Se cercate sul web “Prestito INPDAP: ancora possibile richiederlo?” la risposta potrebbe essere vaga e richiamante vecchi documenti archiviati. Il motivo è abbastanza semplice: l’INPS ha assorbito tutte le funzioni dell’INPDAP e, dunque, la dicitura sul prestito INPDAP non è più riscontrabile nei cataloghi prodotti in essere. Ciò non significa, tuttavia, che i dipendenti delle amministrazioni pubbliche non possano comunque ricorrere a un servizio creditizio: ciò che era Prestito INPDAP è infatti diventato “Piccolo prestito INPS”, ed è ben richiedibile presso le strutture dell’istituto nazionale di previdenza. Ma con quali caratteristiche?
Chi può chiedere il Piccolo prestito
Il Piccolo prestito INPS, ex Prestito INPDAP, è un finanziamento richiedibile da parte del dipendente in servizio presso le amministrazioni statali o enti locali (obbligatoriamente iscritti al Fondo credito), e da parte del pensionato ex dipendente pubblico (che è invece iscritto al Fondo credito solo se ha presentato apposita domanda di adesione).
Quanto ottenere con il Piccolo prestito
Con il Piccolo prestito INPS è possibile ottenere importi pari alla singola mensilità o multipli della singola mensilità di stipendio, fino a un massimo di 4 volte. Il finanziamento potrà essere rispettivamente rimborsato in un’annualità (12 mesi), o in multipli di annualità fino a un massimo di 4 anni (48 rate mensili).
Si tenga conto, in tal proposito, che i piccoli prestiti annuali, biennali, triennali e quadriennali possono essere richiesti anche in doppia mensilità (ovvero, due mensilità nette di stipendio o pensione per ogni anno di ammortamento), fino ad un massimo di 8 mensilità restituibili in 48 mesi: requisito aggiuntivo per poter ottenere tale condizione di vantaggio è che il richiedente non abbia altre trattenute in corso sullo stipendio o pensione. Per il pensionato, in entrambi i casi sopra indicati, la trattenuta per piccolo prestito non può superare il quinto cedibile.
Quanto costa il Piccolo prestito
Il Piccolo prestito INPS prevede alcuni costi che vengono applicati sull’importo lordo della prestazione. Oltre al tasso di interesse nominale annuo (4,25%), sono applicate spese di amministrazione pari allo 0,50%, e un premio fondo rischi che viene applicato per fasce di età e di durata del prestito.
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Come fare richiesta del Piccolo prestito
Stando a quanto ricorda l’INPS, i dipendenti pubblici che sono iscritti al Fondo credito, in attività di servizio, possono presentare la domanda di richiesta del Piccolo prestito su apposito modulo fornito dall’Istituto per il tramite dell’amministrazione di appartenenza, che a sua volta la trasmetterà all’INPS esclusivamente in via telematizzata. Sul sito internet dell’INPS (inps.it) sarà possibile scaricare il modulo.
Di contro, i pensionati che sono iscritti al Fondo credito, possono presentare la domanda in via telematizzata mediante l’apposito servizio online del sito INPS (il percorso è: Accedi ai servizi > Servizi Gestione Dipendenti Pubblici (ex INPDAP) > Servizi per iscritti e pensionati > digitazione codice fiscale e PIN > Per area tematica > Credito > Piccolo prestito pensionati), o tramite il Contact Center (803 164 gratuito da fisso; 06 164 164 a pagamento da cellulare) se in possesso di PIN. In alternativa, anche se non in possesso di PIN, si può ricorrere al patronato.
Qualche altra cosa da sapere
A titolo di maggiore informativa, possiamo ricordare come possano ottenere il Piccolo Prestito anche i dipendenti pubblici con contratto a tempo determinato: in questo caso, però, il finanziamento può essere concesso solo per la durata, in anni, mancante alla scadenza del contratto di lavoro.
Per quanto attiene il pagamento della prestazione di credito, l’accredito del finanziamento avverrà unicamente sul conto corrente postale o bancario indicato dal richiedente, che per il pensionato corrisponde all’IBAN già fornito per l’accredito della pensione. La prima rata di ammortamento (ovvero, la prima rata del programma di rimborso) viene trattenuta a decorrere dal secondo mese successivo a quello in cui viene effettuata l’erogazione della somma (in altri termini, è presente un primo periodo di preammortamento solo “tecnico”).
Ancora, ricordiamo come il Piccolo prestito possa essere rinnovato dopo che sia decorso il periodo minimo di ammortamento e corrispondente versamento delle rate, rispettivamente di 6 mesi per i prestiti annuali; 12 mesi per i prestiti biennali; 18 mesi per i prestiti triennali; 24 mesi per i prestiti quadriennali.
Sempre a titolo di maggiore informativa rispetto alle principali casistiche che potrebbero interessare il titolare del finanziamento, evidenziamo come nell’ipotesi di anticipata estinzione è comunque possibile richiedere un nuovo piccolo prestito solo dopo che siano trascorsi i tempi predetti dalla data di concessione del precedente prestito. Ancora, nell’ipotesi in cui si scelga di rinnovare il finanziamento, nei modi sopra anticipato, l’INPS provvederà alla chiusura del prestito in corso, recuperando il residuo debito, all’atto della concessione del nuovo piccolo prestito (dunque, in altre parole, il rinnovo si concretizza come un vero e proprio nuovo finanziamento, con il debito residuo del precedente che andrà a costituire una trattenuta in sede di erogazione).
Infine, ricordiamo come il decesso del beneficiario del prestito o l’invalidità assoluta e permanente contratta in servizio e per causa di servizio estingue ogni obbligazione verso il Fondo credito: pertanto, l’INPS non procederà a richiedere la restituzione del debito nei confronti degli eredi, per il capitale rimanente al momento del decesso.
Per saperne di più vi consigliamo di recarvi presso l’amministrazione pubblica di appartenenza, o contattare l’INPS (anche tramite Contact Center) e domandare ogni chiarimento.