Nuova scheda sintetica per le offerte luce e gas: le novità dal 1° luglio 2021

A partire dal 1° luglio 2021 entrerà in vigore una delibera di ARERA dello scorso mese di ottobre che introduce la nuova Scheda sintetica per le offerte luce e gas. Si tratta di un un documento che riassume tutti gli elementi informativi obbligatori relativi ad una determinata offerta, in formato standardizzato e comprensibile. Ecco tutte le novità relative alla nuova Scheda sintetica in arrivo per le tariffe luce e gas.

Nuova scheda sintetica per le offerte luce e gas: le novità dal 1° luglio 2021

Continuano gli interventi di ARERA per offrire strumenti per migliorare la comprensione delle condizioni economiche e contrattuali delle offerte. Con una delibera dello scorso mese di ottobre, pronta ad entrare in vigore a partire dal 1° luglio 2021, viene introdotta una nuova Scheda sintetica che i fornitori di energia dovranno consegnare a tutti i clienti alimentati in bassa tensione per l’energia elettrica e con consumi di gas fino a 200 Smc all’anno.

Si tratta di un nuovo documento che punta a rendere più trasparenti le condizioni contrattuali delle forniture energetiche. Grazie a questo documento, una volta che il cliente andrà ad attivare una delle migliori offerte luce e gas del Mercato Libero avrà accesso ad un quadro ancora più ampio e definito delle offerte. In questo modo, si avrà la possibilità di conoscere in anticipo ed in modo chiaro tutte le condizioni contrattuali previste dalla fornitura.

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Scheda sintetica delle offerte luce e gas: cosa include e come funziona

La nuova Scheda sintetica relativa ad una determinata offerta dovrà riassumerne tutti gli elementi informativi obbligatori che dovranno essere proposti in formato standardizzato e comprensibile. Tale scheda, inoltre, dovrà presentare chiaramente l’identità ed i recapiti del venditore oltre alla denominazione commerciale ed al codice dell’offerta. Dovranno essere indicate, nella Scheda sintetica, anche la validità temporale dell’offerta e la durata contrattuale, i metodi e le tempistiche di fatturazione e di pagamento.

A completare le informazioni incluse in questo documento troveremo una descrizione sintetica degli sconti e di prodotti e/o servizi aggiuntivi, le eventuali garanzie richieste al cliente finale e le tempistiche per esercitare il diritto di ripensamento. Sarà necessario, inoltre, indicare il codice identificativo o nominativo dell’agente commerciale.

La Scheda sintetica per le offerte luce e gas includerà tre nuovi indicatori sintetici di prezzo relativi alla materia prima. Tali indicatori garantiranno una sintesi dei corrispettivi unitari relativi alla materia energia/gas naturale definiti dal venditore in termini di:

  • €/anno (indicatore Costo fisso anno”)
  • €/kWh o €/Smc (indicatore “Costo per consumi”); quest’indicatore sarà differenziato tra offerte a prezzo fisso e offerte a prezzo variabile
  • (per le forniture di energia elettrica) €/kW (indicatore “Costo per potenza impegnata”)

Tra le informazioni che andranno riportate nella Scheda sintetica relative alle forniture luce e gas ci sarà una stima della spesa annua al netto di imposte e tasse. Tale stima andrà presentata per diversi livelli di consumo e per profili di cliente (potenza impegnata / residenza). In questo modo, i costi da sostenere, in rapporto ai propri consumi, saranno molto più chiari per gli utenti finali.

Nuovi obblighi di comunicazione per i venditori

Da segnalare anche alcuni obblighi di comunicazione da parte del venditore:

  • in caso di variazioni unilaterali delle condizioni il venditore, con preavviso di 3 mesi, dovrà integrare la già prevista comunicazione da inviare al cliente con una stima della spesa annua al netto di imposte e tasse per i 12 mesi successivi alla variazione sulla base dei livelli di consumo
  • in caso di evoluzioni automatiche delle condizioni contrattuali (in questa categoria rientra qualsiasi variazione delle condizioni già prevista in fase di sottoscrizione del contratto) viene introdotto l’obbligo di comunicazione da parte del venditore in caso di aumenti allo scadere di sconti o in caso di passaggio tra prezzo fisso e variabile; la comunicazione dovrà contenere la quantificazione monetaria

Da notare che è previsto un indennizzo automatico per il cliente finale in caso di mancato rispetto della procedura indicata dalla normativa ARERA da parte del venditore. Tale indennizzo sarà dovuto in caso di mancate comunicazioni sia in caso di variazioni unilaterali (come già precedentemente previsto dalla normativa) che in caso di evoluzioni automatiche.