Modifiche ai contratti di luce e gas: il Consiglio di Stato chiarisce quali sono quelle ammesse

Il tema delle modifiche unilaterali per i contratti di fornitura di luce e gas continua ad essere molto attuale. Una sentenza del Consiglio di Stato chiarisce ulteriormente la questione facendo ordine tra quanto stabilito dal Decreto Aiuti Bis del Governo Draghi e dall'Antitrust. Il focus della nuova sentenza riguarda le modifiche delle condizioni contrattuali per i contratti scaduti. Vediamo tutti gli aggiornamenti sulla questione e come fare per difendere i propri diritti e ridurre al minimo l'importo delle bollette di luce e gas.

In 30 secondi

Il Consiglio di Stato chiarisce alcuni aspetti del blocco delle modifiche unilaterali dei contratti di luce e gas
  • Le modifiche per i contratti scaduti sono ammesse: il fornitore può proporre un nuovo prezzo se il precedente periodo di prezzo bloccato è terminato
  • Le modifiche dei contratti in essere non sono ammesse: il blocco fino al 30 aprile 2022 stabilito dal Decreto Aiuti bis è valido
  • Per risparmiare è sempre possibile affidarsi alle migliori offerte del Mercato Libero e cambiare fornitore
Modifiche ai contratti di luce e gas: il Consiglio di Stato chiarisce quali sono quelle ammesse

Le modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di luce e gas sono state bloccate fino ad aprile 2023 da un provvedimento del Governo Draghi incluso nel Decreto Aiuti Bis. Tale provvedimento ha creato non poche difficoltà tra i fornitori, bloccando alcuni tentativi di rimodulazione tariffaria, rinviandoli di diversi mesi per attenuare il più possibile l’impatto della crisi energetica sulle famiglie e le imprese. Il Consiglio di Stato, però, ha chiarito la validità della norma andando a limitare la validità del provvedimento ai contratti in essere e non ai contratti scaduti. In sostanza, una tariffa a prezzo bloccato, una volta giunta alla fine del periodo di promozionale e di condizioni tariffarie fisse, potrà essere adeguata alle attuali condizioni del mercato con una proposta di rinnovo da parte del fornitore, completamente non vincolante per l’utente.

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Cosa ha stabilito il Consiglio di Stato in merito alle modifiche unilaterali dei contratti di luce e gas

COSA HA STABILITO IL CONSIGLIO DI STATO IN MERITO ALLE MODIFICHE UNILATERALI DEI CONTRATTI DI LUCE E GAS
1. Sono ammissibili le modifiche delle condizioni tariffarie (il prezzo dell’energia) per i contratti scaduti
2. Non possono essere modificate le condizioni tariffarie dei contratti in essere fino al 30 aprile 2023

A riportare la notizia, in queste ore, è il Corriere della Sera. Secondo quanto riporta il quotidiano, infatti, il Consiglio di Stato ha optato per una sospensione del provvedimento di blocco delle modifiche dei contratti ma “solo nella parte in cui esso investa contratti a tempo determinato o contratti che prevedano una scadenza predeterminata delle condizioni economiche a data precedente il 30 aprile 2023 essendo in questione in tal caso non l’esercizio dello ius variandi ma un rinnovo contrattuale liberamente pattuito dalle parti”.

Viene confermato, quindi, il blocco alle modifiche unilaterali per tutti i contratti in corso di validità. Di conseguenza, un cliente che ha attivato una tariffa a prezzo bloccato per 2 anni a dicembre 2021 sarà protetto da qualsiasi modifica unilaterale, almeno fino alla fine del prossimo mese di aprile. Nello stesso tempo, però. un cliente che ha attivato una tariffa a prezzo bloccato per 1 anno a dicembre 2021 potrà registrare una modifica del prezzo, a partire da gennaio 2023, a seguito di una nuova proposta contrattuale non vincolante da parte del fornitore.

Come proteggersi dai rincari e ridurre le bollette di luce e gas

Cosa cambia, lato utenti, dopo la decisone del Consiglio di Stato? A conti fatti, la sentenza rappresenta un’importante conferma per i consumatori in questo periodo di crisi energetica. I fornitori non possono procedere con modifiche unilaterali dei contratti di fornitura in essere fino ad aprile 2023. Di conseguenza, chi ha attivato una tariffa a prezzo bloccato con scadenza successiva ad aprile 2023 sarà protetto da qualsiasi intervento di rimodulazione da parte del proprio fornitore.

In caso di scadenza di una tariffa attivata prima della crisi energetica, in ogni caso, non ci sono vincoli di rinnovo e i consumatori non sono obbligati ad accettare le nuove condizioni tariffarie proposte dal fornitore. C’è sempre la possibilità di cambiare fornitore ed attivare una tariffa più vantaggiosa, andando a minimizzare i costi di fornitura in base alle attuali condizioni del mercato. Con il Mercato Libero, infatti, non ci sono vincoli e si può sempre passare ad una tariffa più conveniente.

Ricordiamo che per scegliere l’offerta giusta è possibile affidarsi al comparatore di SOStariffe.it per offerte luce e gas, disponibile al link qui di sotto. La procedura da seguire è semplice. Basta indicare una stima del proprio consumo annuo (recuperando il dato dall’ultima bolletta oppure calcolandolo tramite il tool integrato nel comparatore) per accedere ad una panoramica completa delle tariffe più vantaggiose da attivare.

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Una volta scelta la nuova tariffa, si potrà procedere con l’attivazione online (operazione sempre gratuita). Per attivare un nuovo contratto di luce o gas è sufficiente avere a propria disposizione i dati anagrafici dell’intestatario ed i dati della fornitura (in particolare serve il codice POD per la luce e il codice PDR per il gas, sempre riportati nelle rispettive bollette). L’attivazione della tariffa avviene nel giro di un paio di settimane, senza interruzioni della fornitura.

Per assistenza nella scelta è possibile fare riferimento al servizio di consulenza di SOStariffe.it, disponibile chiamando al numero 02 5005 111.