Quando il cliente effettua la richiesta di “chiusura conto” è compreso il riconoscimento degli “interessi attivi” maturati anche in assenza di una esplicita richiesta da parte dello stesso cliente. A stabilire quanto affermato è una recente sentenza della Corte di Cassazione (ordinanza n. 31187 del 3 dicembre 2018).
La Cassazione ha respinto il ricorso di Intesa Sanpaolo nei confronti di una precedente decisione della Corte di appello di Catanzaro. I giudici del tribunale calabrese avevano, infatti, condannato la banca ad effettuare un pagamento di 235 mila Euro ad un ex correntista. Tale importo rappresentava gli interessi maturati dal cliente e non riconosciuti dall’istituto al momento della richiesta di chiusura del conto corrente stesso. Scopri il migliori conto corrente per le tue esigenze »
Le motivazioni della sentenza
Ecco quanto scritto dalla Corte di Cassazione sul caso:
“Ove anche non emergesse dalle domande una voce espressamente indicativa del computo dei cd. interessi attivi a vantaggio del correntista (ove maturati) il giudice di merito non erra a computare nel calcolo di chiusura del rapporto anche gli interessi attivi”
Come stabilito dalla Corte, l’estratto conto relativo alla liquidazione di chiusura non è solo quello che “esprime la situazione finale del rapporto” ma è anche quello che “rappresenta il risultato di tutte le operazioni verificatesi fino ad una certa data, e la contabilizzazione delle medesime, con la indicazione di un saldo attivo o passivo, comprensivo, di ogni ragione di dare ed avere e, quindi, tale da costituire la prima posta della successiva fase del conto”
Secondo la Corte, quindi, l‘estratto conto “di chiusura” deve includere tutte le voci a credito ed a debito ricadenti nell’arco di tempo considerato. Di conseguenza devono essere inclusi i diritti di commissione, gli interessi attivi e passivi maturati dal cliente che ha effettuato la richiesta di chiusura e le spese per le operazioni effettuate. Da notare, inoltre, che la Cassazione ha accolto la richiesta dell’istituto che richiedeva il riconoscimento nella liquidazione delle ritenute fiscali.