Ecobonus 110%: le ultime notizie

Nonostante sia ufficialmente in vigore dal 1° luglio 2020, l’ecobonus 110% sarà realtà molto probabilmente tra le fine di agosto e i primi di settembre. Di recente sono state introdotte delle modifiche rispetto al testo iniziale del bonus, che hanno inglobato anche le seconde case e ampliato il numero di interventi per i quali sarà possibile utilizzare tale agevolazione fiscale. 

Ecobonus 110%: le ultime notizie

L’ecobonus 110% è senza dubbio una delle misure economiche più importanti tra quelle contenute nel decreto Rilancio e in un certo senso anche quella che comporta la maggiore complessità di comprensione da parte dei cittadini. Nella pratica, si tratta di un’agevolazione fiscale con la quale sarà possibile realizzare tutta una serie di lavori sulla propria unità abitativa, che in genere richiedono somme ingenti per le quali spesso si ricorre a un prestito, a costo zero.

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Al momento si sta aspettando l’entrata in vigore della legge di conversione del decreto Rilancio: dovranno inoltre essere emanati il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, che conterrà le regole per ottenere lo sconto in fattura o la cessione del credito d’imposta, e il decreto attuativo del MEF. 

Nell’attesa di conoscere quali saranno le modalità attuative del bonus, ecco quali sono le novità che sono state introdotte di recente, che hanno portato a un ampliamento delle condizioni in cui tale agevolazione fiscale potrà essere applicata. 

Le novità sull’ecobonus 110%

Sono due le novità più significative introdotte in merito all’ecobonus 110%: la prima riguarda il fatto che lo si potrà utilizzare per i lavori di demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria, i quali rientrano nella definizione di “ristrutturazione edilizia” ai sensi del Testo Unico dell’Edilizia (Dpr 380/2001).

Tali interventi di ristrutturazione potranno riguardare i piccoli lavori di sostituzione di elementi che compongono l’edificio, che consistono, per esempio, nell’eliminazione o nell’inserimento di nuovi elementi, oppure la totale demolizione e successiva ricostruzione di un fabbricato in relazione ai volumi, alla sagoma, alle caratteristiche dei materiali, e così via. 

Il secondo cambiamento rispetto alla bozza iniziale del provvedimento ha a che vedere con la possibilità di poterlo applicare anche alle seconde case, che in un primo momento era invece state escluse. 

Più nello specifico, il bonus potrà essere utilizzato per:

  • le villette a schiera, in quanto si tratta di unità immobiliari all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti, con uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • gli edifici che appartengono ad organizzazioni senza scopo di lucro, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale del terzo settore;
  • le associazioni e società sportive non dilettantistiche (ASD), ma esclusivamente per gli interventi relativi agli spogliatoi.

Le unità immobiliari appartenenti alle seguenti categorie catastali sono state invece escluse dall’ecobonus 110%:

  • A/1: abitazioni di tipo signorile;
  • A/8: abitazioni in ville;
  • A/9: castelli, palazzi di eminenti pregi storici o artistici.

Come funziona l’ecobonus 110%

La misura economica dell’ecobonus 110% potrà essere ceduta come credito d’imposta oppure utilizzata come sconto in fattura da parte della società che si occupa dei lavori. 

Per accedervi dovranno però essere rispettati alcuni parametri obbligatori, ovvero:

  • il superbonus 110% dovrà essere utilizzato per migliorare la classe energia del proprio stabile di almeno due classi energetiche;
  • nel caso in cui ciò non fosse possibile, si dovrebbe almeno cercare di ottenere la più alta classe energetica riconosciuta tramite APE, ovvero l’Attestato di prestazione energetica

Il superbonus 110% potrà essere utilizzato per i seguenti interventi:

  • cappotto termico, che  dovrà interessare più del 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio, o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno. I materiali isolanti utilizzati dovranno essere conformi ai criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017;
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale nei condomini, per lavori di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, comprendenti anche gli impianti ibridi o geotermici, altresì abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici con impianti di microcogenerazione o a collettori solari, nonché, esclusivamente per i comuni montani l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente;
  • sostituzione della stessa tipologia di impianti nelle abitazioni unifamiliari, o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno attraverso la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A a pompa di calore, così come gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici con impianti di microcogenerazione, a collettori solari. Per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015, la sostituzione sarà effettuata con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle, mentre per i soli comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/ 2043 del 28 maggio 2015, l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente.

Documenti e sanzioni previsti

Anche se ancora non sono state rese note le modalità operative che porteranno alla richiesta e all’utilizzo dell’ecobonus 110%, una cosa è certa: sarà necessario presentare tutta una serie di documenti, altrimenti l’agevolazione sarà negata. 

In particolare, si dovrà richiedere:

  • il visto di conformità all’Agenzia delle Entrate, che dovrà essere rilasciato da CAF e commercialisti;
  • l’APE, ovvero l’Attestato di Prestazione Energetica, da parte di un tecnico abilitato: si tratta di una certificazione indispensabile in quanto servirà a dimostrare che gli interventi che saranno effettuati sul proprio immobile serviranno a raggiungere la più alta classe energetica o a migliorarne la classe energetica di almeno 2 classi;
  • sarà poi necessario inviare anche la comunicazione all’ENEA, ovvero l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile;
  • infine, dovrà essere rilasciata da parte di tecnici abilitati e iscritti all’albo un’asserverazione nella quale si certifica che il progetto che si vuole realizzare potrà essere portato a termine in quanto sono presenti i requisiti tecnici

Nell’ipotesi in cui si dovessero rilasciare attestazioni false, si andrebbe incontro a sanzioni che vanno da un minimo di 2.000 euro a un massimo di 15.000 euro. Bisogna quindi essere in regola con i requisiti ed evitare di fare i furbi della situazione, come spesso accade quando si tratta di ricevere benefici dal Governo. 

Qualora ci si dovesse comportare in modo truffaldino nei confronti nello Stato, oltre alla sanzione amministrative, si perderebbero immediatamente tutti i benefici economici derivanti dell’ecobonus 100%: le somme ricevute in modo improprio sarebbero recuperate dall’Agenzia delle Entrate, con le dovute maggiorazioni derivanti da interessi e sanzioni. 

I limiti di spesa

Per le tre tipologie di lavori principali per le quali sarà possibile utilizzare l’ecobonus 110% sono caratterizzati da un limite di spesa sul quale potrà essere applicata la detrazione. 

Per quanto riguarda il cappotto termico, si tratta di:

  • 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • 40.000 euro da moltiplicare per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
  • 30.000 euro da moltiplicare per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Gli interventi sulle parti comuni sono invece caratterizzati dai seguenti limiti di spesa:

  • 20.000 euro da moltiplicare per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari;
  • 15.000 euro da moltiplicare per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
  • 30.000 euro per la spesa massima prevista per lo smaltimento e la bonifica dell’impianto sostitutivo.

Gli interventi su cappotto termico, impianti di climatizzazione invernale nei condomini e sostituzione di impianti di climatizzazione invernale in edifici unifamiliari sono considerati trainanti: ciò significa che possono essere svolti in concomitanza ad altri piccoli interventi per i quali sono previste detrazioni fiscali più basse, portando così all’aumento dell’agevolazione applicabile

Tra i vari bonus che rientrano in questa possibilità, ci sono per esempio: 

  • il montaggio di pannelli solari;
  • il montaggio degli accumulatori di energia collegati ai pannelli solari;
  • il bonus facciate;
  • gli interventi previsti dal vecchio ecobonus;
  • gli interventi di realizzazione delle colonnine necessarie a caricare le batterie delle auto elettriche.