Cosa succede in caso di contratto luce e gas non confermato

Che cosa succede nel caso di passaggio a un nuovo fornitore di energia elettrica o di gas senza che siano rispettate le regole preventive per la conferma del contratto? Secondo una recente revisione della regolazione relativa da parte dell’AEEGSI, il cliente può tornare allo status quo contrattuale precedente in tempi brevi: vediamo come.

Cosa succede in caso di contratto luce e gas non confermato

Che cosa sono i contratti non confermati

Le offerte energia elettrica e le tariffe gas che si trovano sul mercato libero sono spesso molto convenienti, sia per i possibili risparmi rispetto al mercato tutelato, sia per i vantaggi che si ottengono in termini di prezzo fisso, assicurazioni, bonus aggiuntivi e così via.

Capita però che alcuni contratti vengano per così dire “strappati” da venditori poco propensi a rispettare la normativa: in questo caso, per evitare che il cliente possa essere vittima di un passaggio non voluto ad altro operatore, è intervenuta l’AEEGSI a chiarire la situazione nel caso di contratti di fornitura non confermati.

I documenti necessari per confermare il contratto

Per quanto riguarda i clienti domestici, infatti, il venditore prima di attivare deve rispettare delle misure preventive per quanto riguarda la conferma del contratto,  soprattutto per i contratti conclusi in un luogo diverso dai locali commerciali o con forme di comunicazione a distanza, come il telefono: in particolare, è richiesto il rilascio della copia del contratto firmato o della conferma del contratto su supporto cartaceo o altro supporto durevole. Per i clienti non domestici in questi casi è d’obbligo l’invio da parte del venditore di una lettera di conferma (o una telefonata di conferma).
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Secondo le nuove regole AEEGSI, introdotte in seguito alla delibera 228/2017/R/com e in vigore dal prossimo 1° maggio, la tutela dei clienti domestici si esplica con un ripristino veloce (su base volontarie ed esplicita del cliente) al vecchio fornitore.

Come fare per tornare al vecchio fornitore

Il cliente domestico, se non ha ricevuto i documenti necessari, deve contestare la fornitura al venditore entro 40 giorni dall’emissione della prima bolletta. Se il venditore accoglie il reclamo, cioè se non può dimostrare di avere effettivamente inviato i documenti, deve comunicare al cliente la possibilità di aderire volontariamente alla procedura di ripristino del contratto ancora in essere con il venditore precedente a quello contestato, insieme alle modalità e alle tempistiche del caso.
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In caso di non adesione, il cliente domestico deve essere messo a conoscenza del fatto che può attivare la Conciliazione presso l’Autorità o altri organismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie, ai quali il venditore si impegna a partecipare. In più il cliente va informato anche del suo diritto di accedere in ogni momento agli altri mezzi di ricorso, amministrativi e/o giudiziari, per l’esercizio delle ulteriori azioni previste dall’ordinamento.

In caso di rigetto del reclamo, il venditore deve comunicare al cliente che se aderisce alle misure di ripristino il reclamo potrà essere trasmesso allo Sportello del consumatore per una verifica documentale in merito al rispetto da parte del venditore delle misure preventive. In caso di mancata risposta al reclamo, il cliente si potrà rivolgere direttamente allo Sportello, che fornirà le informazioni opportune per le eventuali azioni a tutela.

Il cliente domestico dovrà comunicare al venditore l’eventuale volontà di aderire al ripristino veloce entro 20 giorni solari dalla data di consegna al vettore postale incaricato della risposta motivata del venditore al reclamo del cliente, o dalla data di invio della risposta motivata al reclamo mediante posta elettronica.