Bonus stagionali 2021: requisiti e richiesta

Cos’è il bonus stagionali 2021 previsto dal Decreto Sostegni bis, quali sono i lavoratori del turismo e gli altri beneficiari che avranno diritto a riceverlo: ecco quali sono le regole sul suo funzionamento che sono state comunicate dall’INPS con il messaggio n. 2309 del 16 giugno 2021

Bonus stagionali 2021: requisiti e richiesta

Il bonus stagionali 2021 rientra tra le misure che sono state inserite all’interno del decreto Sostegni bis: l’importo del bonus sarà pari a 1.600 euro e sarà ricevuto anche da coloro i quali hanno già percepito l’indennità una tantum pari a 2.400 euro nei mesi di marzo, aprile e maggio 2021. 

In questo caso, la somma sarà riconosciuta in automatico per i mesi di giugno e luglio, senza che i beneficiari debbano presentare una nuova domanda, come ribadito dal messaggio numero 2309 dell’INPS del 16 giugno 2021. 

L’obiettivo dell’incentivo economico, che sarà pari a 800 euro al mese per i due mesi appena indicati, sarà quello di sostenere i lavoratori stagionali che si trovano in condizioni di maggiore difficoltà a causa dell’emergenza coronavirus. 

Chi sono i beneficiari del bonus stagionali 2021

Il bonus stagionali 2021 introdotto dal decreto Sostegni bis sarà erogato a un gran numero di lavoratori, tra i quali rientrano:

  • i lavoratori stagionali e quelli in somministrazione operanti nei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • i lavoratori dipendenti stagionali che appartengono a settori differenti rispetto a quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • i lavoratori in somministrazione che appartengono a settori differenti da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • i lavoratori intermittenti;
  • i lavoratori autonomi occasionali;
  • i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
  • i lavoratori a tempo determinato impiegati nei settori del turismo degli stabilimenti termali;
  • i lavoratori dello spettacolo.

Nell’ipotesi in cui, invece, si rientrasse tra i lavoratori indicati in elenco, ma non si avesse ricevuto la precedente indennità di 2.400 euro, per ricevere il nuovo bonus stagionali si dovrà inviare un’apposita domanda, seguendo le istruzioni che saranno rilasciate prossimamente dall’INPS. 

Esenzioni e incompatibilità

Ci sono una serie di informazioni importanti relative al bonus stagionali INPS da 1.600 euro, per esempio quelle relative alla sua cumulabilità. L’INPS ha infatti ricordato che:

  • il beneficio sarà riconosciuto una sola volta;
  • questo significa che, nel caso in cui si rientrasse in più di una categoria tra quelle che hanno diritto a ricevere l’indennità non la si potrà comunque ricevere due volte in quanto gli incentivi non sarebbero tra loro cumulabili. 

Il bonus stagionali 2021 potrà, invece, essere fruito nei casi in cui si si riceva l’assegno ordinario d’invalidità previsto dalla legge n. 222 del 12 giugno 1984. 

La prestazione non è soggetta a IRPEF e non concorre “alla formazione del reddito ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)”.

Chi riceverà il bonus nei mesi di giugno e luglio 2021:

  • non si vedrà riconosciute le prestazioni previste a titolo di contribuzione figurativa;
  • non potrà avere diritto all’assegno per il nucleo familiare

Specifiche sul messaggio INPS del 16 giugno 2021

Il messaggio 2309 INPS del 16 giugno 2021 contiene le istruzioni ufficiali relative alle indennità per i lavoratori che sono stati danneggiati dal covid-19 e che sono state previste dal decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021, ovvero il decreto Sostegni bis, e specifica anche il meccanismo di riduzione dell’indennità NASpI. 

In particolare, è stato precisato che:

  • le piattaforme per poter inviare le domande non sono state ancora messe online;
  • le scadenze per l’invio della domanda per richiedere il bonus saranno rese note con nuove circolari;
  • per richiedere il bonus si potranno utilizzare tutti i canali messi a disposizione dall’INPS, quindi il sito, il numero del Contact Center e gli enti di patronato. 

Il bonus stagionali 2021 è previsto dall’articolo 42 del decreto Sostegni bis, nel quale viene stabilito che si tratta di un’indennità una tantum di importo pari a 1.600 euro, la quale potrà essere ricevuta dai soggetti già beneficiari dell’indennità prevista dall’articolo 10, commi da 1 a 9, del decreto-legge n. 41-202, ovvero il Decreto sostegni. 

Ricapitolando quanto detto finora:

  • i lavoratori che hanno già ricevuto i 2.400 euro previsti per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021 non dovranno presentare una nuova domanda, ma riceveranno il nuovo bonus da 1.600 euro in automatico;
  • chi intende fare domanda perché rientra tra i beneficiari, dovrà attendere l’emanazione della nuova circolare INPS, con la quale sarà comunicata la scadenza da rispettare e la piattaforma da utilizzare. 

I requisiti da possedere per ricevere il bonus stagionali 2021

Di seguito saranno riepilogati tutti i requisiti che dovranno essere posseduti dalle varie categorie di lavoratori che possono richiedere il nuovo bonus stagionali 2021

I lavoratori stagionali del turismo e terme, anche in somministrazione, dovranno possedere:

  • la cessazione del lavoro tra il 1 gennaio 2019 e 26 maggio 2021;
  • 30 giornate di lavoro;
  • non dovranno inoltre essere titolari di pensione né di NASpI né di lavoro dipendente alla data del 26 maggio 2021.

Saranno ammessi anche i lavoratori che nel periodo abbiano avuto sia rapporti di lavoro stagionale sia rapporti di lavoro dipendente, poi terminati. 

I requisiti previsti per i lavoratori stagionali e somministrati di altri settori (tranne agricoltura) sono i seguenti:

  • la cessazione del lavoro tra il 1 gennaio 2019 e 26 maggio 2021;
  • il possesso di 30 giornate di lavoro;
  • non essere titolari di pensione né di NASpI né di lavoro dipendente alla data della domanda. 

Sono esclusi gli operai del settore agricolo che siano beneficiari dell’indennità agricola.

I requisiti per i lavoratori intermittenti sono:

  • la cessazione del lavoro tra il 1 gennaio 2019 e 26 maggio 2021;
  • 30 giornate di lavoro;
  • non essere titolari di pensione né di lavoro dipendente alla data della presentazione della domanda, tranne nel caso di lavoro intermittente senza obbligo di risposta:
  • sono ammessi sia i lavoratori con contratto a chiamata che abbiano obbligo di risposta sia quelli senza obbligo di risposta.

I requisiti previsti per i lavoratori occasionali sono:

  • quello di essere titolari di contratti occasionali ai sensi dell’art. 2222 c.c. tra il 1 gennaio 2019 e il 26 maggio 2021;
  • l’essere stati senza contratto alla data del 26 maggio 2021;
  • essere già iscritti alla Gestione separata alla data del 26 maggio 2021 e con almeno 1 contributo mensile versato.

I lavoratori a termine  del turismo e terme dovranno essere titolari di contratti a termine tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021 per almeno 30 giorni o titolari di contratti a termine tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018, e senza contratto alla data del 26 maggio 2021. 

Gli incaricati vendite a domicilio:

  • dovranno avere un reddito annuo relativo al 2019 superiore a 5.000 euro;
  • dovranno essere titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata INPS alla data del 26 maggio 2021;
  • non dovranno essere titolari di altro rapporto di lavoro subordinato tranne quello intermittente senza indennità di disponibilità.

I lavoratori iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo:

  • dovranno avere almeno 30 contributi giornalieri versati tra il 1° gennaio 20219 e il 26 maggio 2021 da cui derivi un reddito non superiore a 75.000 euro, oppure dovranno avere almeno 7 contributi giornalieri versati nello stesso periodo, da cui derivi un reddito non superiore a 35.000 euro;
  • non dovranno essere titolari di pensione né di lavoro dipendente alla data del 26 maggio 2021.

Il bonus per i lavoratori del settore agricolo e della pesca

Il decreto Sostegni bis prevede anche un’indennità per gli operai agricoli a tempo determinato, pari a 800 euro, i quali dovranno avere effettuato almeno 50 giornate di lavoro agricolo. 

Tale bonus:

  • non è cumulabile con le indennità del decreto Sostegni bis di cui sopra;
  • è cumulabile con l’assegno ordinario di invalidità previsto dalla legge n. 222/1984.

Viene invece riconosciuta un’indennità una tantum pari a 950 euro ai pescatori autonomi (anche ai soci di cooperative) che esercitino professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari. Saranno specificati dei chiarimenti in merito alla cumulabilità di tale bonus in un prossimo messaggio o circolare INPS. 

I due bonus:

  • sono esenti da IRPEF;
  • per il periodo in cui li si riceverà non sarà riconosciuto né l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto alla ricezione di un eventuale assegno per il nucleo familiare.