Aumento pensioni di invalidità: cosa dice la legge pubblicata sulla gazzetta ufficiale

A partire dal prossimo mese di novembre è previsto un aumento delle pensioni di invalidità. Il nuovo trattamento prevede un incremento da 286,81 a 651,51 euro (per un totale di 13 mensilità) e sarà disponibile per gli invalidi civili al 100% dai 18 ai 60 anni. L'aumento segue quanto prescritto dalla Corte Costituzionale che aveva dichiarato illegittima la precedente normativa che escludeva gli invalidi civili al 100% con meno di 60 anni. Ecco tutto quello che c'è da sapere sull'aumento delle pensioni di invalidità e cosa dice la legge pubblicata in Gazzetta Ufficiale.

Aumento pensioni di invalidità: cosa dice la legge pubblicata sulla gazzetta ufficiale

Dal prossimo 1° novembre è previsto un aumento delle pensioni di invalidità. Il nuovo trattamento, disponibile per tutti gli invalidi civili al 100% da 18 a 60 anni che rientrano nei requisiti previsti dalla normativa, decorre a partire dal 20 luglio 2020, come chiarito recentemente dall’INPS. L’aumento delle pensioni di invalidità civile prevede il passaggio da 286,81 sino ad un massimo di 651,51 euro al mese per un totale di 13 mensilità annuali.

Da notare, inoltre, che tale aumento, essendo retroattivo, sarà accompagnato a novembre da un assegno una tantum che coprirà le mensilità di agosto,settembre e ottobre oltre all’ultima parte del mese di luglio. Tutti gli aventi diritto, quindi, potranno contare sugli arretrati previsti oltre che sull’incremento dell’assegno a partire dal mese di novembre.

Il nuovo trattamento relativo alla pensione di invalidità è esteso a tutti gli invalidi civili al 100% da 18 a 60 anni. L’incremento dell’assegno per gli invalidi civili totali viene riconosciuto d’ufficio. Chi rientra nei requisiti normativi dovrà presentare istanza per l’ottenimento della maggiorazione prevista dalla normativa seguendo le consuete modalità. L’incremento sarà riconosciuto dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

Il nuovo incremento delle pensioni di invalidità coinvolge tutti gli invalidi per cui la Corte Costituzione aveva stabilito l’illegittimità dell’importo del trattamento di sostegno. Tale trattamento, infatti, era stato ritenuto completamente inadeguato a soddisfare quelle che sono le esigenze basilari quotidiane degli aventi diritto.

Segnaliamo che, a chiarire tutti i dettagli relativi all’incremento delle pensioni di invalidità che scatterà dal prossimo 1° novembre 2020, è arrivata nei giorni scorsi una comunicazione da parte dell’INPS. In particolare, i dettagli sulle novità in arrivo vengono riassunti nella Circolare n. 107 del 23 settembre 2020. In tale comunicazione vengono riepilogati i requisiti per l’accesso all’aumento e le tempistiche e le modalità per l’ottenimento.

La sentenza della Corte Costituzionale

L’aumento delle pensioni per gli invalidi civili è collegato alla sentenza della Corte Costituzionale n. 152 del 23 giugno 2020. In tale sentenza, la Corte ha dichiarato  l’illegittimità costituzionale dell’articolo 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. In particolare è stata dichiarata illegittima la parte in cui l’incremento veniva riconosciuto “ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni”e non anche “ai soggetti di età superiore a diciotto anni”.

La norma oggetto della sentenza della Corte Costituzionale prevedeva l’adeguamento fino a 516,46 euro al mese per tredici mensilità annuali (detto anche “incremento al milione” con riferimento al milione di lire) per gli invalidi civili non prima del compimento del sessantesimo anno d’età. Ad adeguare la normativa alla sentenza della Corte Costituzione è intervenuto il decreto legge del 14 agosto 2020. 

I beneficiari dell’incremento delle pensioni di invalidità ed i requisiti previsti dalla normativa

L’aumento introdotto dalla normativa riguarda gli invalidi al 100% con età compresa tra 18 e 60 anni che, in precedenza, erano stati esclusi dagli aumenti del trattamento pensionistico. Da notare, invece, che non potranno beneficiare della normativa gli invalidi civili parziali e gli invalidi civili totali ma che non rispettano i requisiti di reddito previsti dal provvedimento. Non sono, quindi, previsti specifici requisiti anagrafici. L’aumento del trattamento potrà essere richiesto da tutti gli aventi diritto con almeno 18 anni di età.

A partire dal prossimo mese di novembre 2020, quindi, è previsto un aumento delle pensioni di invalidità per tutti gli invalidi al 100% che rispettano i seguenti requisiti reddituali:

  • il beneficiario non coniugato dovrà possedere redditi non superiori a 8469,63 Euro
  • il beneficiario coniugato dovrà possedere redditi propri di importo non superiore a 8.469,63 euro e redditi cumulati (considerando anche quello del coniuge) non superiore a 14,447,42 Euro all’anno

Per gli invalidi civili che hanno diritto alla pensione di invalidità, l’aumento dell’assegno sino a 651,51 Euro al mese sarà disponibile esclusivamente per gli aventi diritto con un reddito zero. Per tutti gli altri casi, sarà necessario effettuare un ricalcolo prendendo in considerazione le varie fonti di reddito. Superati i limiti di reddito, non è previsto alcun incremento.

Da notare che se entrambi i coniugi hanno diritto all’incremento previsto dalla normativa, tale incremento concorre al calcolo reddituale. Di conseguenza, nel caso in cui l’attribuzione del beneficio comporterà il raggiungimento del limite di reddito cumulato, non ci sarà alcun incremento per l’altro coniuge. Se il limite non viene raggiunto, l’aumento previsto per un coniuge dovrà tenere conto del reddito cumulato comprensivo dell’aumento già riconosciuto al primo coniuge.

Per quanto riguarda il rispetto dei requisiti, concorrono al calcolo dei redditi (sia del titolare che del coniuge):

  • i redditi assoggettabili ad IRPEF, sia a tassazione corrente che a tassazione separata
  • i redditi tassati alla fonte
  • i redditi esenti da IRPEF

Da notare, invece, che non concorrono al calcolo reddituale:

  • il reddito della casa di abitazione
  • le pensioni di guerra
  • l’indennità di accompagnamento
  • l’importo aggiuntivo di 300.000 lire (154,94 euro) previsto dal comma 7 dell’articolo 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388
  • i trattamenti di famiglia
  • l’indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati