Acconto IVA proroga 2020: tutte le novità

La proroga dell’acconto IVA 2020 prevede lo spostamento della scadenza fissata al 28 dicembre 2020, il cui versamento viene rinviato al 16 marzo 2021. Ecco quali sono le novità generali e i dubbi che sono sorti sui versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto prevista dal decreto Ristori Quater. 

Acconto IVA proroga 2020: tutte le novità

I contribuenti che sono titolari di partita IVA dovranno, come ogni anno, procedere con il versamento dell’acconto IVA. Tale data ricade in genere il 27 dicembre, ma considerato che quest’anno sarà una domenica, il termine per pagare slitta al 28 dicembre 2020. 

A causa dell’emergenza sanitaria in corso, al fine di alleggerire la pressione fiscale su coloro i quali sono stati più duramente colpiti dalla crisi, sono state previste delle proroghe proprio in relazione a tale acconto. 

Nello specifico, la novità è stata prevista dall’articolo 2 del Decreto Legge 157/2020, ovvero il decreto Ristori Quater, ed è riservata ad alcune categorie di contribuenti: per questi ultimi è stata prevista la sospensione della scadenza del 28 dicembre 2020, la quale è stata spostata al 16 marzo 2021

Si potrà scegliere se pagare tutto in un’unica soluzione entro tale data, oppure se optare per il pagamento in 4 rate mensili di pari importo, delle quali la prima avrà scadenza proprio il 16 marzo 2021. 

A chi spetta la proroga dell’acconto IVA 2020

L’indicazione presente nel decreto Ristori Quater prevede che la proroga dell’acconto IVA possa essere applicata ai contribuenti che abbiano:

  • il domicilio fiscale in Italia;
  • ricavi o compensi che nel 2020 siano stati inferiori a 50 milioni di euro;
  • subito un calo del fatturato nel mese di novembre 2020 pari ad almeno il 33% rispetto al novembre del 2019. 

Allo stesso modo potrà essere applicato senza che si sia verificato un calo del fatturato ai contribuenti che abbiano delle attività sospese a causa del DPCM del 3 novembre 2020, ma anche per chi:

  • ha un’attività di ristorazione in zona rossa o arancione;
  • chi esercita una delle attività che sono indicate nell’allegato 2 del decreto Ristori bis, tra le quali rientrano per esempio il commercio al dettaglio o quello ambulante di prodotti alimentari, che abbiano il domicilio fiscale in zona rossa alla data del 26 novembre;
  • i tour operator, le agenzie di viaggio e le attività alberghiere che al 26 novembre si trovavano in zona rossa. 

Come dovrà essere effettuato il versamento

Tutti i soggetti ai quali sarà applicata la proroga dell’acconto IVA 2020 avranno la possibilità di effettuare il versamento optando per uno dei criteri indicati nella tabella che segue. 

Tipologia di criterio  In cosa consiste
Criterio storico Prevede il pagamento dell’88% dell’imposta relativa al mese di dicembre dell’anno precedente, oppure al quarto trimestre dello stesso anno nel caso in cui si versino contributi trimestrali
Criterio previsionale Prevede il pagamento dell’88% dell’imposta dovuta per il mese di dicembre dell’anno in corso, o quella relativa alla dichiarazione annuale qualora si pagassero contributi trimestrali
Criterio delle operazioni effettuate Viene versato il 100% di una somma che risulta da una speciale liquidazione d’imposta che fa riferimento al periodo 1° dicembre – 20 dicembre 2020, oppure al quello 1° ottobre – 20 dicembre 2020 nel caso dei trimestrali

Di base vale la regola per la quale più si pagherà di acconto, meno sarà previsto per il saldo. Non sarà necessario versare alcun acconto nel caso in cui la somma da pagare risulti inferiore a 102,29 euro. 

Il versamento, per il quale non è prevista alcuna rateizzazione, dovrà essere effettuato tramite il modello F24 attraverso l’utilizzo dei seguenti codici:

  • 6013 per chi versa i contributi mensili; 
  • 6035 per chi versa i contributi trimestrali. 

Nel caso in cui non si dovesse versare l’acconto IVA, si andrebbe incontro a una sanzione amministrativa del 30% di quanto dovuto, alla quale si aggiungono gli eventuali interessi. I ritardatari avranno comunque il diritto di ricorrere al ravvedimento operoso e pagare una sanzione ridotta, assieme agli interessi previsti. 

Chi non dovrà versare l’acconto IVA 

La proroga dell’acconto IVA non è prevista nei casi seguenti:

  • per i contribuenti che hanno iniziato la loro attività nel 2020;
  • per coloro i quali abbiano cessato la propria attività entro il 30 novembre 2020, nel caso di contributi mensili;
  • per coloro i quali abbiano cessato la propria attività entro il 30 settembre 2020, nell’ipotesi di contributi trimestrali. 

Non dovrà versare l’acconto IVA anche chi si trova nel regime forfettario, gli agricoltori che si trovano in regime di esonero e i contribuenti che svolgono attività spettacolistiche o di intrattenimento in regime speciale. 

I dubbi alle proroghe del decreto Ristori Quater

L’articolo 2 del decreto Ristori Quater prevede la proroga dei versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto con scadenza a dicembre 2020: ci si riferisce pertanto ai contributi INPS, alle ritenute e ai versamenti dell’IVA. 

Le perplessità nascono dal fatto che non si legge un riferimento chiaro e diretto alla scadenza dell’acconto dell’IVA e lo steso non compare neanche sullo scadenziario di dicembre dell’Agenzia delle Entrate, che è da sempre un ottimo punto di riferimento per aziende e professionisti, sebbene non si tratti di un testo normativo. 

Nella pratica non c’è né un riferimento alla proroga dell’acconto IVA del 28 dicembre 2020 né alle scadenze che del 16 dicembre 2020. Nonostante ciò, l’opinione più diffusa è quella in base alla quale il pagamento dell’acconto IVA slitterà al 16 marzo 2021

Conto corrente per partita IVA: perché sceglierlo

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Come funziona N26 per freelance

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