Tacito rinnovo assicurazione: come funzionano disdetta e scadenza

Quando un contratto assicurativo scadeva, precedentemente c'era il sistema del tacito rinnovo che portava ad un rinnovo automatico della polizza assicurativa. Ora che questo sistema è stato abolito è l'assicurato a decidere se rinnovare il contratto o sottoscriverne un altro.

mani di una donna proteggono un'auto
Disdetta, scadenza e rinnovo dell'assicurazione auto

Cosa è cambiato con la Legge Assicurazioni del 2012? Il Decreto Sviluppo n° 179/2012 ha abolito il tacito rinnovo dell'assicurazione con riferimento ai contratti RC, ovvero in relazione alle polizze auto, moto e altri veicoli (autocarri, ciclomotori, camper etc.).

Per tacito rinnovo si intende la pratica (ritenuta ormai anti-concorrenziale) attraverso cui le compagnie di assicurazione rinnovavano automaticamente il contratto alla scadenza, senza esplicita richiesta del cliente.

Il tacito rinnovo fidelizzava i consumatori in modo errato, perché consolidava il rapporto sulla sola base del rinnovo automatico, e i clienti insoddisfatti, oltrepassata la scadenza, potevano cambiare assicurazione solo presentando disdetta formale.

Dall’entrata in vigore della normativa, grazie all’abolizione delle formalità e del rinnovo automatico, il cambio compagnia è più semplice. Sono però scattati nuovi oneri a carico degli automobilisti, che devono ricordare la scadenza della polizza annuale e decidere se cambiare assicurazione o rinnovare il contratto con la vecchia compagnia.

La nuova Legge sulle Assicurazioni

L’entrata in vigore del Decreto Sviluppo Bis ha abolito il tacito rinnovo e ha reso più semplice cambiare compagnia RC auto. Precedentemente gli automobilisti erano costretti a inviare una raccomandata A/R alla compagnia contenente la disdetta formale e, solo dopo aver concluso le pratiche, potevano cercare una polizza più conveniente.

Grazie all’eliminazione del tacito rinnovo oggi i contratti RC per auto, moto, ciclomotori e autocarri si risolvono automaticamente alla scadenza naturale e viene meno l’obbligo, da parte del cliente, di comunicare la disdetta e di subire in ogni caso penali di risoluzione.

Le clausole di tacito rinnovo dell'assicurazione presenti nei contratti stipulati prima del 19 ottobre 2012, hanno perso efficacia dal 1° gennaio 2013, la legge è quindi retroattiva e si applica tanto alle polizze emesse prima che dopo la sua entrata in vigore.

Le compagnie sono tenute a dare comunicazione ai propri clienti delle novità introdotte dalla Legge Assicurazioni sul tacito rinnovo abolito per permettere il cambio compagnia. Tale comunicazione viene inviata dalla vecchia assicurazione entro 30 giorni dalla scadenza annuale del contratto, unitamente all’attestato di rischio.

Tacito rinnovo assicurazione: i 15 giorni di tolleranza

Con Circolare del 14 febbraio 2013 il Ministero dello Sviluppo Economico ha spiegato il funzionamento di un particolare meccanismo legato al tacito rinnovo abolito e al cambio di compagnia.

Si tratta dell’ultrattività della polizza auto o moto per 15 giorni, meglio noto come periodo di tolleranza.

La nuova Legge sulle Assicurazioni prevede che, oltre all’informativa di cui sopra, la vecchia assicurazione debba mantenere comunque operante la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza, ovvero fino al quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto stesso.

Per questo, sottolinea il Ministero, l’assicurato può continuare a esibire i vecchi documenti assicurativi entro e non oltre questo tempo utile, durante il quale dovrà cercare una nuova compagnia di assicurazioni o scegliere di rinnovare il contratto con quella vecchia.

La sanzione prevista dall’articolo 193 del Codice della Strada che riguarda la circolazione con RC scaduta (multa da 841 a 3.287 euro) non è quindi applicabile entro i 15 giorni di tolleranza.

Si riporta per maggiore chiarezza quanto previsto dalla Legge sulle Assicurazioni:

Il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ha durata annuale o, su richiesta dell'assicurato, di anno più frazione, si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non può essere tacitamente rinnovato, in deroga all'articolo 1899, primo e secondo comma, del codice civile. L'impresa di assicurazione è tenuta ad avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni e a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza.”

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Ambito di applicabilità della Legge Assicurazioni sul tacito rinnovo

La nuova Legge Assicurazioni si applica solo ai contratti RC auto e RC moto di durata annuale, non alle polizze temporanee o mensili. Ai fini dell’applicabilità del tacito rinnovo abolito e del cambio compagnia semplificato, si considerano annuali i contratti RC a 12 mesi o rateizzati in 2 rate semestrali o più rate mensili (pur sempre annuali).

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di Redazione SOSTariffe.it

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