Attestato di rischio e sistema Bonus Malus

L'entrata in vigore dell'attestato di rischio elettronico ha eliminato l'obbligo del certificato cartaceo, ma ha anche dato la possibilità di accedere facilmente a numerosi dati aggiornati riguardanti l'assicurato. Tra questi, la classe di merito valutata secondo sistema Bonus-Malus.

documenti nello sportello dell'auto
Attestato di rischio e classe di merito

Per legge, dal 2015, gli italiani hanno dovuto dire addio al tagliando assicurativo e all’attestato di rischio cartaceo. Entrambi hanno assunto forma digitale e per dimostrare il pagamento, la validità dell’RC Auto e la classe di merito raggiunta a una nuova compagnia (nei casi di passaggio a diversa impresa RC Auto), oggi non esiste più alcun obbligo di esposizione sul veicolo o di esibizione alle autorità di questi documenti relativi alle assicurazioni.

Entrata in vigore dell’attestato di rischio elettronico

Con il Regolamento n° 9 del 19 maggio 2015 l’Istituto di Vigilanza per le Assicurazioni (IVASS) ha fornito delucidazioni agli automobilisti per aiutarli a adeguarsi all’introduzione dell’attestato di rischio elettronico, entrato in vigore ufficialmente il 1° luglio 2015.

L’IVASS parla innanzitutto di attestato di rischio “dinamico”, riferendosi alla creazione di un sistema aggiornato e in continua evoluzione che permetterà di avere sempre, in tempo reale, una fotografia della storia assicurativa e della relativa classe di merito universale di ciascun proprietario del veicolo assicurato.

Con l’espressione “fotografia" in tempo reale si allude al fatto che il nuovo sistema, basato su banche dati informatiche, consentirà (e già consente) alle compagnie di assicurazioni di conoscere la classe di merito dell’assicurazione dei clienti e dei potenziali clienti, senza ricorrere o farsi consegnare un attestato di rischio cartaceo. Attenzione: se l'assicurazione non può accedere al Database ANIA o non riesce a risalire ai dati assicurativi, può richiedere l'invio dell'attestato di rischio in fase di stipula della polizza.

L’attestato di rischio elettronico contiene, come prima nella sua accezione cartacea, tutte le informazioni assicurative, ma è disponibile solo su Internet e tramesso o consultabile a mezzo e-mail, posta certificata o area personale della compagnia assicurativa.

In questa guida sull'attestato di rischio elettronico si troveranno risposta alle seguenti domande:

  • Dove e in che modo ricevo l’attestato elettronico all’acquisto della prima assicurazione?
  • Se cambio compagnia, dove e in che modo la vecchia assicurazione trasmette l’attestato contenente la mia classe Bonus Malus?
  • Cos’è la banca dati degli attestati elettronici?
  • Come esporre o consultare il mio attestato di rischio per controllare la classe di merito raggiunta?

Classe di merito nell’attestato di rischio elettronico

All’art.1 della Circolare esplicativa, l’IVASS specifica che come il vecchio attestato cartaceo, il nuovo attestato di rischio elettronico riporta l’indicazione del numero dei sinistri verificatisi negli ultimi dieci anni, pagati dalla compagnia, sia per piena responsabilità dell’automobilista che per concorso di colpa. Alla creazione dell’attestato digitale - continua l’IVASS - si è accompagnata la creazione di banche dati degli attestati di rischio meramente informatiche, dove confluiscono tutti gli attestati digitalizzati (o smaterializzati, per utilizzare il termine giusto) contenenti le informazioni assicurative degli automobilisti italiani.

Sono le stesse compagnie di assicurazione ad alimentare le banche dati e a farvi confluire le notizie sui nuovi sinistri che comportano l’aumento o la diminuzione della classe Bonus-Malus, in base ai risarcimenti erogati in favore dei propri clienti.

Le modifiche, quindi, vengono prontamente segnalate dalla compagnia al cliente tramite tutti i mezzi di contatto disponibili e forniti alla stipula della polizza, ma soprattutto via email e via notifica nell’area personale online degli assicurati per le assicurazioni online; via posta ordinaria o telefonica per le assicurazioni tradizionali.

L’articolo 5 della Circolare, specifica che “le informazioni relative all’ultimo attestato di rischio valido sono rese disponibili nella banca dati almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto. Le imprese sono responsabili della correttezza e dell’aggiornamento delle informazioni trasmesse”.

Consegna dell’attestato di rischio elettronico e consultazione della classe Bonus-Malus digitale

Almeno 30 giorni prima scadenza della polizza RC auto o moto, le imprese assicurative sono obbligate a trasmettere l’attestato di rischio elettronico contenente la classe di merito universale e lo storico assicurativo degli ultimi dieci anni per via telematica.

Per legge, tale obbligo si considera adempiuto quando la compagnia mette a disposizione del cliente il documento da scaricare nell’area riservata del proprio sito web, o quando altrimenti lo invia a mezzo e-mail, o quando ancora, sempre tramite e-mail, invia il link per accedere al documento ed eseguire il download.

È ammessa la consegna del documento digitale anche via APP smartphone o tablet. L’IVASS segnala norme particolari in questi casi:

  • Per i contratti relativi a coperture Rc auto di flotte di veicoli a motore la consegna telematica dei relativi attestati di rischio avviene solo su richiesta del contraente, che potrà continuare a recarsi in agenzia per ottenere copie cartacee degli attestati in blocco o rivolgersi all’assicurazione online di riferimento per domandare l’invio secondo mezzi di trasmissione specificati;
  • Per i contratti acquisiti tramite intermediari, l’impresa obbligata alla consegna dell’attestato di rischio, garantisce all’automobilista che ne faccia richiesta, ovvero a persona dallo stesso delegata, una stampa del documento contenente la classe di merito Bonus Malus per il tramite dei propri intermediari, senza applicazione di costi.

Gli attestati di rischio così rilasciati non possono essere utilizzati dagli aventi diritto in sede di stipula di un nuovo contratto, perché dal 1° luglio 2015 è ammessa solo la versione telematica.

In caso di cambio compagnia, quindi, sarà la nuova assicurazione, in fase di calcolo del preventivo a reperire il documento dalla banca dati ANIA. La creazione del sistema digitale e la nuova normativa, sono intervenuti per scoraggiare il fenomeno delle frodi e della falsificazione dei documenti assicurativi.

di Redazione SOSTariffe.it

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