Quanto ci mette l'assicurazione a risarcire i danni?

Il risarcimento danni in caso di incidente non è immediato. La compagnia assicurativa deve prima procedere con tutte le verifiche del caso e, solo dopo aver accertato l'innocenza dell'assicurato e l'ammontare del danno, provvederà al risarcimento.

perito controlla un'auto incidentata
Normativa e tempistiche del risarcimento danni

Dopo un sinistro, oltre al disagio dell’impossibilità di disporre dell’auto per qualche giorno (o qualche settimana) si aggiungono i tempi legati al risarcimento, spesso non immediato come vorremmo. Ci sono infatti specifiche modalità che regolano queste situazioni stabilite da una normativa in continua evoluzione per danni materiali e fisici: le regole sul risarcimento diretto del 2007 sono state le ultime a rivoluzionare il settore, modificate poi da quelle del 2017. Vediamo come.

La normativa sul risarcimento dei danni

Si parla di risarcimento dei danni quando la compagnia di assicurazione auto di un assicurato, dopo un sinistro, è tenuta a liquidare una somma per la riparazione del danno causato (se stabilito dalla polizza). Al termine della procedura di denuncia del sinistro (entro i 3 giorni successivi all’incidente) può partire la richiesta di risarcimento.

Le nuove norme sul risarcimento diretto hanno semplificato quello che sovente diventava una sorta di “duello” tra le due compagnie di assicurazione, quella di chi aveva causato il danno e quella di chi lo aveva subito.

Attenzione, compilare il modulo di constatazione amichevole è sempre indispensabile: in caso di accordo tra le parti è comunque bene farvi ricorso perché un modulo firmato da entrambi permette di dimezzare i tempi della liquidazione del risarcimento.

I tempi per il risarcimento dei danni

Già, ma a quanto ammontano i tempi di risarcimento da parte dell’assicurazione? Prima di tutto è necessaria la perizia da parte di un soggetto terzo qualificato, che quantifica il danno e comunica alla compagnia assicurativa l’offerta da fare, elaborata entro 15 giorni dalla compagnia stessa. Se la si accetta si può procedere alla liquidazione: in 60 giorni se non c’è stato accordo tra le parti e, appunto, 30 giorni totali (dalla denuncia alla liquidazione) in caso di modulo di constatazione amichevole firmato dalle parti coinvolte nel sinistro. La proposta può anche essere rifiutata o ignorata.

In caso di rifiuto, il danneggiato può prima di tutto esperire il tentativo di conciliazione obbligatoria (con la possibilità di accettare la somma offerta a titolo di anticipo) e, se questa non porta ad alcun risultato, fare causa all'assicurazione.

Le normative sul risarcimento diretto invece non valgono qualora nel sinistro siano coinvolte macchine stranierepiù di due veicoli oppure si sia in presenza di lesioni gravi per qualcuno. Quando non si è in presenza di una fattispecie per la quale si può ricorrere al risarcimento diretto, bisogna aspettare che sia reso pubblico il verbale dell’incidente da parte delle autorità: in questo caso i tempi si aggirano intorno ai 60 giorni90 giorni nel caso in cui ci siano dei feriti. A questo punto si stabiliscono le colpe (esclusiva di una delle due parti o con concorso di colpa) e solo a questo punto la compagnia dell’assicurato che ha causato il danno elaborerà la sua proposta di risarcimento.

Attenzione a quando si riceve l’assegno per il risarcimento del danno: è buona regola leggere con molta cura quello che si sta firmando, perché potrebbe essere anche una liberatoria che solleva la compagnia di assicurazione da qualsiasi altro pagamento e che quindi impedisce di proseguire in sede civile il contenzioso. L’assicurato può chiedere l’accesso agli atti – come i documenti e le perizie – che sono stati utilizzati per determinare il valore dell’offerta di risarcimento, per valutare se effettivamente la proposta è stata congrua oppure conviene andare in giudizio per richiedere una somma superiore, in base all’entità del danno realmente subito.

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La liquidazione dei danni fisici alle persone

Altre problematiche riguardano la liquidazione dei danni fisici alle persone, a seconda della loro gravità. Come si è detto, sotto i 9 punti di invalidità – quindi danni giudicati lievi – si può ricorrere al risarcimento diretto, altrimenti è necessaria la procedura normale. In questo caso, è il medico legale la figura tenuta a stabilire l’entità del danno subito dalla parte lesa e da eventuali terze persone, e spesso il tempo che passa per questo genere di valutazioni si misura nell’ordine dei mesi: è infatti necessario attendere la pubblicazione del verbale, l’accertamento delle responsabilità del sinistro e l’adempimento dei diversi esami medici nelle strutture preposte, fino alla guarigione del danneggiato.

Al termine di questo iter, il medico legale si avvale della cartella clinica e dei certificati rilasciati dal medico curante per poi visitare di persona il danneggiato ed effettuare le sue valutazioni. A questo punto il medico elabora entro 15-30 giorni un rapporto e si passa al calcolo del risarcimento dei danni biologici.

Nella valutazione dell’entità del risarcimento per i danni biologici entrano in gioco diverse variabili, basate su tabelle specifiche che prendono in esame dati come l’età del danneggiato, i giorni di prognosi, i punti di invalidità che il medico legale ha stabilito e, inoltre, le spese mediche sostenute fino a quel momento.

Le novità del 2017

In base alla legge sulla concorrenza del 2017, sono state cambiate alcune regole relative al risarcimento dei danni, a partire dalla realizzazione di una tabella unica nazionale per tutte le cosiddette macrolesioni in caso di danno biologico, con la possibilità del giudice di aumentare il risarcimento del 30% per le macrolesioni e del 20% per le microlesioni se queste ledono aspetti dinamico-relazionali del danneggiato in maniera documentata e accertata, o che abbiano causato sofferenze particolarmente intense in caso di microlesioni.

Novità anche per l’identificazione dei testimoni, visto che il danneggiato, per il risarcimento dei danni che riguardano solo le cose e non le persone, deve indicare immediatamente i soggetti che hanno assistito all’incidente, altrimenti non potrà chiamarli più avanti per l’eventuale causa (a meno di identificazione oggettivamente impossibile, identificazione già effettuata dalla polizia e sinistro con danni anche alle persone).

Per quanto riguarda i tempi per fare causa, se l’assicurazione non fa un’offerta di risarcimento nei tempi previsti il danneggiato potrà citarla in giudizio solo dopo aver ricevuto dalla stessa le determinazioni conclusive in ordine al sinistro, o, in difetto, dopo che siano decorsi i 60 giorni dalla sospensione della procedura.

di Redazione SOSTariffe.it

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