L’intestatario PRA deve essere lo stesso dell’assicurazione del veicolo?

Il veicolo e l'assicurazione non devono necessariamente essere intestati alla stessa persona. Può capitare che il veicolo sia registrato presso il Pubblico Registro Automobilistico (PRA) con un intestatario e che l'RC sia intestata ad un'altra persona.

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Intestatario PRA e assicurazione

Una delle domande più ricorrenti degli automobilisti e dei motociclisti riguarda il rapporto fra intestazione del veicolo presso il PRA (Pubblico Registro Automobilistico) e la titolarità dell’assicurazione auto o moto. Esiste una previsione di legge che impone all’intestatario PRA di essere la stessa persona assicurata?

La risposta è no. La legge distingue infatti tre soggetti:

  • l’intestatario del veicolo al PRA (cioè il proprietario del veicolo come risulta dal libretto di circolazione);
  • il contraente dell’assicurazione, colui che si obbliga a pagare il premio alla compagnia assicurativa;
  • l’assicurato, cioè il destinatario del risarcimento.

Gli esempi da riportare più ricorrenti nella prassi sono quelli che vedono la madre proprietaria del veicolo, ma l’assicurazione stipulata e acquistata dal figlio (assicurato), e quelli in cui la madre intestataria del veicolo al PRA abbia stipulato l’assicurazione inserendo come conducente-assicurato il figlio.

In sostanza si può sottoscrivere un’assicurazione del veicolo in cui l’intestatario PRA sia un soggetto diverso dall’assicurato del veicolo.

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La classe di merito è sempre riferita all’intestatario del PRA, anche se l’attestato di rischio viene consegnato materialmente all’assicurato.

Diverso argomento è quello della coincidenza dell’intestatario della patente con quello del libretto di circolazione, relativamente al quale sono state introdotte novità che riguardano soprattutto le società di autonoleggio, i veicoli in comodato e quelli di proprietà di minorenni interdetti o non emancipati.

Da poco tempo la legge prevede che in caso di guida del veicolo da parte di un soggetto non contemplato nel libretto di circolazione per più di 30 giorni, questo debba provvedere all’annotazione per non incorrere in sanzioni da 705 a 3.526 euro, ciò per evitare eventuali intestazioni fittizie.

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di Redazione SOSTariffe.it

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